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l’ordinanza di Regione Lombardia in vigore per contenere il Coronavirus.

Buongiorno a tutti,
pubblichiamo l’ordinanza di Regione Lombardia in vigore da oggi a Lunedì 13 Aprile, che contiene ulteriori disposizioni da osservare per contenere il Coronavirus.

📌 Obbligo di indossare la mascherina per qualsiasi tipo di spostamento fuori dal proprio domicilio (in alternativa alla mascherina, qualsiasi altro indumento a copertura di bocca e naso può andare bene).

📌 Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

📌 Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

📌 Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

📌 sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

📌 Commercio al dettaglio:

A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:

● Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

● Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto
dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi:

● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;

● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;

● articoli per l’illuminazione;

●ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

● ottica e fotografia.

D) Quando si va a fare la SPESA, l’accesso nei negozi è consentito a UN SOLO COMPONENTE PER FAMIGLIA (a eccezione della necessità di portare con sé minori o disabili o anziani non autosufficienti).

Prima dell’accesso a ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, va misurata la temperatura delle persone e chi supera i 37,5º dovrà immediatamente rientrare nella propria abitazione e non potrà accedere a nessun esercizio.

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