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2020-04-06 05:21 · Viste: 23

Ordinanza Regione Lombardia in vigore per contenere il Coronavirus: cosa sapere

Riassunto veloce
Ordinanza di Regione Lombardia per contenere il CoronavirusQuesto testo è un contenuto storico e si riferisce a un’ordinanza di Regione Lombardia emanata nel 2020, in un contesto emergenziale legato al Coronavirus.Non è…
Ordinanza Regione Lombardia in vigore per contenere il Coronavirus: cosa sapere

Ordinanza di Regione Lombardia per contenere il Coronavirus

Questo testo è un contenuto storico e si riferisce a un’ordinanza di Regione Lombardia emanata nel 2020, in un contesto emergenziale legato al Coronavirus.

Non è possibile aggiornare con certezza la data di efficacia originaria senza il testo completo dell’ordinanza: dato da verificare.

  • Obbligo di indossare la mascherina per gli spostamenti fuori dal proprio domicilio; in alternativa, può essere utilizzata una copertura di bocca e naso.
  • Le persone con sintomi di infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 °C devono rimanere presso l’abitazione in cui hanno dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui si ha dimora, residenza o domicilio e comunque entro 200 metri, nel rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone.
  • In caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona deve rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha dimora, residenza o domicilio e comunque entro 200 metri, rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
  • Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Commercio al dettaglio

A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti attività:

  • commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi:

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
  • articoli per l'illuminazione;
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • ottica e fotografia.

D) Quando si va a fare la spesa, l’accesso nei negozi è consentito a un solo componente per famiglia, salvo la necessità di portare con sé minori, persone con disabilità o anziani non autosufficienti.

Prima dell’accesso a ipermercati, supermercati, discount alimentari e farmacie, va misurata la temperatura delle persone e chi supera i 37,5 °C dovrà rientrare nella propria abitazione e non potrà accedere all’esercizio.

Norme di comportamento

Si raccomanda il rispetto rigoroso delle disposizioni applicabili nel periodo di riferimento per garantire la sicurezza di tutti e contenere la diffusione del Coronavirus.

Per un uso attuale, eventuali misure sanitarie o limitazioni devono essere verificate su fonti istituzionali aggiornate: dato da verificare.

Articolo scritto da Redouane Ouassour
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